In un contratto di
mutuo bancario, la clausola afferente alla determinazione degli interessi applicati
alle rate di ammortamento deve contenere elementi oggettivi ed individuabili
con la diligenza ordinaria (del cliente) idonei a stabilire in concreto il
tasso d’interesse applicato. La banca non può predisporre clausole che le
attribuiscano discrezionalità nel determinare il saggio d’interesse né che
contengano incertezze su questo elemento. E ciò a prescindere dalla difficoltà
del calcolo da eseguirsi per determinare il tasso d’interesse concreto e dalle
conoscenze tecniche che a tal fine sarebbero necessarie (in merito, Cassazione
Civile n. 25205 del 27.11.2014).