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venerdì 18 luglio 2014

Usare un programma di file sharing non costituisce necessariamente reato



Per la Corte di Cassazione l'utilizzo di un programma di condivisione di file (nello specifico Emule) non comporta necessariamente la sussistenza del dolo richiesto per la consumazione del reato di diffusione e condivisione illecita di file.
La Corte ha ritenuto, al riguardo, che debba essere valutata in concreto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, posto che il dolo necessario ad integrare il reato in esame implica la volontà consapevole dell’interessato di procurarsi i file on line allo scopo di divulgazione o diffusione del materiale. In particolare, questa volontà non può essere ricavata dal mero utilizzo del programma di file sharing o dal mero scaricamento dei file nel proprio computer. (Cassazione Civile n. 25711 del 16.06.2014)