Per
la Corte di Cassazione l'utilizzo di un programma di condivisione di file (nello
specifico Emule) non comporta necessariamente la sussistenza del dolo richiesto
per la consumazione del reato di diffusione e condivisione illecita di file.
La
Corte ha ritenuto, al riguardo, che debba essere valutata in concreto la
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, posto che il dolo necessario ad
integrare il reato in esame implica la volontà consapevole dell’interessato di procurarsi
i file on line allo scopo di divulgazione o diffusione del materiale. In
particolare, questa volontà non può essere ricavata dal mero utilizzo del
programma di file sharing o dal mero scaricamento dei file nel proprio computer.
(Cassazione Civile n. 25711 del 16.06.2014)