Deve escludersi che la
nozione di mobbing possa avere una qualche rilevanza nell’ambito dei rapporti
famigliari, nei quale vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i
coniugi; infatti, a differenza di quanto avveniva in passato, l'unità familiare
non è più fondata sull'autorità maritale, ma è affidata all'accordo dei coniugi,
che è il fulcro della costituzione e conservazione del rapporto matrimoniale. Dunque,
gli screzi tra i coniugi non possono configurare il reato di mobbing e, se gli
stessi si manifestano in procinto di separarsi e sono reciproci, non possono
costituire presupposto per la pronuncia dell’addebito della separazione.
(Cassazione Civile n. 13983 del 19.06.2014)