E’ illegittima la segnalazione alla centrale rischi interbancaria effettuata
dalla banca successivamente all'accettazione, da parte della stessa, di un
piano di rientro del finanziamento proposto dal proprio cliente. Quando un
cliente ha chiesto l’erogazione di un finanziamento e non è in grado di pagare
le relative rate mensili, la banca finanziatrice ha il diritto di chiedergli l’immediata
restituzione dell’intera somma residua. C’è però la possibilità per il cliente
di concordare con l’istituto di credito il rientro rateale delle somme dovute.
In questo caso la banca non può valutare il cliente come insolvente e, dunque,
in “sofferenza bancaria”.
Ne consegue che la segnalazione alla centrale rischi effettuata dalla
banca è illegittima e dà diritto al cliente ad ottenere il risarcimento del
danno. (Cassazione Civile n. 3165 del 12.02.2014)