Il
ritiro anticipato dell’alunno dalla frequentazione di una scuola privata
legittima quest’ultima a richiedere il pagamento dell’intera retta annuale, non
concretizzando tale penale una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c.
A stabilirlo è stato il Tribunale di Torino nella sentenza n. 1983 del
19.12.2013. Il Giudice torinese ha sostenuto infatti che l'importo della penale non
sarebbe affatto “eccessivo” in quanto è, invece, proporzionato al costo che
l'alunno avrebbe dovuto corrispondere alla scuola.