martedì 4 febbraio 2014

Ritiro anticipato dell'alunno: la retta annuale della scuola privata va comune pagata per intero


Il ritiro anticipato dell’alunno dalla frequentazione di una scuola privata legittima quest’ultima a richiedere il pagamento dell’intera retta annuale, non concretizzando tale penale una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. A stabilirlo è stato il Tribunale di Torino nella sentenza n. 1983 del 19.12.2013. Il Giudice torinese ha sostenuto infatti che l'importo della penale non sarebbe affatto “eccessivo” in quanto è, invece, proporzionato al costo che l'alunno avrebbe dovuto corrispondere alla scuola.