La nomina di un responsabile del servizio protezione e
prevenzione infortuni non esime il datore di lavoro dagli obblighi inerenti la
prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, la responsabilità del
datore è ritenuta sussistente per la posizione di garanzia dal medesimo
rivestita e per essere titolare dell'obbligo giuridico di impedire il
verificarsi di eventi dannosi sul luogo di lavoro. Per essere esente da questa
responsabilità il datore di lavoro deve delegare al responsabile del servizio
protezione e prevenzione infortuni i propri poteri datoriali (di spesa e decisionali)
inerenti la materia antinfortunistica. (Cassazione Penale n. 50605 del
16.12.2013)