Il D.lgs n. 154/2013, entrato in vigore all’inizio di questa
settimana, ha introdotto il nuovo art. 337 – octies cod. civ., il quale prevede
che, nei procedimenti di separazione e divorzio, tanto congiunto quanto
consensuale, il Giudice debba ascoltare il figlio minore, che abbia almeno 12
anni o anche un’età inferiore ma sia capace di discernimento, in relazione agli
accordi che i genitori hanno preso circa l’affidamento dei figli o ai
provvedimenti che il Giudice intende emettere a tal proposito.
Il Giudice può astenersi dall’ascoltare il figlio minore quando ciò sia
manifestamente superfluo oppure se sia contrario all’interesse del figlio
stesso.