venerdì 3 gennaio 2014

Restituzione al comodante dell'immobile assegnato in sede di separazione


In base alla sentenza n. 4917 del 28.02.2011 della Suprema Corte, nell’ipotesi in cui un soggetto conceda in comodato un immobile al figlio o alla figlia perché questi ne costituisca la propria casa famigliare unitamente al coniuge, il comodante può chiedere la restituzione dell’immobile all’assegnatario della casa solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno ai sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c. Negli altri casi prevale il provvedimento con cui il giudice ha assegnato la casa familiare in sede di separazione o divorzio e l’immobile non potrà essere richiesto in restituzione.