In base alla sentenza n. 4917 del 28.02.2011
della Suprema Corte, nell’ipotesi in cui un soggetto conceda in comodato un
immobile al figlio o alla figlia perché questi ne costituisca la propria casa famigliare
unitamente al coniuge, il comodante può chiedere la restituzione dell’immobile
all’assegnatario della casa solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile
bisogno ai sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c. Negli altri casi prevale il provvedimento con cui
il giudice ha assegnato la casa familiare in sede di separazione o divorzio e l’immobile
non potrà essere richiesto in restituzione.