martedì 6 marzo 2018

Validità delle clausole vessatorie nei contratti



Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e chiedere che gli venga fornito un modulo contrattuale meglio leggibile; nel caso in cui non agisca in tal senso, questi non può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui firmata.
Così ha deciso la Suprema Corte, con l'ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3307, in relazione ad un contratto di utenza telefonica.
Con l’occasione la Corte di Cassazione ha sottolineato quale sia la corretta modalità di redigere le clausole vessatorie in un contratto predisposto da una parte contrattuale (moduli prestampati).
La giurisprudenza di legittimità in materia (Corte Cass. 15278/2015; Corte Cass. 22984/2015), sostiene che le clausole vessatorie debbano essere indicate specificamente in maniera idonea, con un numero o una lettera che le contraddistingua, per suscitare l'attenzione del sottoscrittore - che dovrà poi apporre la sua firma (Corte Cass. 4452/2006). Pertanto è sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa – senza la sua trascrizione integrale – giacché in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (Corte Cass. 12708/2014).
Secondo l’insegnamento dei supremi giudici, il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. è il seguente: il richiamo al numero della clausola vessatoria è sufficiente a farla conoscere al contraente, invece, tale non è il mero richiamo cumulativo o in blocco, a clausole vessatorie e non, che si esaurisca nella mera indicazione del numero.

Avv. Alessio Baù