A seguito dell’abrogazione della disciplina della scheda carburante prevista dal DPR n. 444/97, con l'approvazione definitiva della
“Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, dall’1.7.2018 è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda
carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per
autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono
essere documentati da fattura
elettronica.
Con
l’introduzione del nuovo comma 1-bis
all’art. 164, TUIR e
l’integrazione della lett. d) del comma
1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72
è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità
dell’IVA sugli acquisti di carburante, i pagamenti devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di
debito o prepagate.
Le imprese e i professionisti dovranno pertanto richiedere agli esercenti l'emissione della fattura elettronica e provvedere al pagamento solo mediante i suddetti metodi.
A favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le
transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito.
L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in
esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a
decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.
Enrico Baù - Dottore Commercialista