Ai sensi del
nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, a seguito dell''approvazione definitiva della
“Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di
servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in
Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche
tramite il Sistema di Interscambio (SdI). In caso di emissione della fattura
con modalità diverse la fattura si intende non emessa e sono applicabili le
sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Per la
trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi
di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente /
prestatore.
Nel caso di fatture emesse nei confronti di consumatori finali (non titolari di partita iva), l’Agenzia
delle Entrate mette a loro disposizione le fatture
elettroniche emesse. Una copia della fattura elettronica/cartacea è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore al consumatore
privato, che può comunque rinunciare a tale copia della fattura.
Sono
esclusi dal predetto obbligo i contribuenti
minimi / forfetari.
Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018
relativamente alle:
- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG.
Contestualmente, dall’1.1.2019 è abrogato l’invio dello
spesometro.
Operazioni da / verso soggetti non
stabiliti in Italia
Con
l’aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti
passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia trasmettono
telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle
cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da
soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata
emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.
In caso di
omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile
la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per
ciascun trimestre.
La sanzione
è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione
corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12,
D.Lgs. n. 472/97.
Obblighi di conservazione
Gli obblighi
di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si
intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i
documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati
dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di
applicazione della disposizione in esame.
Enrico Baù - Dottore Commercialista