mercoledì 28 giugno 2017

Mantenimento del figlio studente maggiorenne



La Corte di Cassazione – ordinanza n. 10207 depositata il 26 aprile 2017 – ribadisce l’orientamento corrente della giurisprudenza sui presupposti per la cessazione dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni. Grava sul genitore obbligato l’onere di dimostrare che i figli beneficiari del mantenimento mensile hanno raggiunto l’indipendenza economica oppure che, se gli stessi sono ancora studenti, non seguono con profitto un corso di studi volto all’inserimento nel mondo del lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione – richiamata la recente sentenza della prima sezione civile n. 12952 del 22 giugno 2016 – la cessazione dell'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che deve essere basato su quattro punti:
- l'età;
- l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
- l'impegno diretto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa;
- la complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
L’autosufficienza può dirsi raggiunta quando i figli percepiscono un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato oppure quando si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata. L’obbligo viene meno anche se il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi (Cass. Civ. n 8954/2010, Cass. Civ. n. 7970/2013 e Cass. Civ. n. 4555/2012).