La Corte di
Cassazione – ordinanza n. 10207 depositata il 26 aprile 2017 – ribadisce
l’orientamento corrente della giurisprudenza sui presupposti per la cessazione
dell’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni. Grava
sul genitore obbligato l’onere di dimostrare che i figli beneficiari del
mantenimento mensile hanno raggiunto l’indipendenza economica oppure che, se gli
stessi sono ancora studenti, non seguono con profitto un corso di studi volto
all’inserimento nel mondo del lavoro.
Secondo la Corte
di Cassazione – richiamata la recente sentenza della prima sezione civile n.
12952 del 22 giugno 2016 – la cessazione dell'obbligo di mantenimento per i
figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di
fatto che deve essere basato su quattro punti:
- l'età;
- l'effettivo
conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica;
- l'impegno
diretto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa;
- la
complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento
del raggiungimento della maggiore età.
L’autosufficienza
può dirsi raggiunta quando i figli percepiscono un reddito corrispondente alla
professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato
oppure quando si sottraggono volontariamente allo svolgimento di un'attività
lavorativa adeguata. L’obbligo
viene meno anche se il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non
provvede a terminare gli studi (Cass. Civ. n 8954/2010, Cass. Civ. n. 7970/2013
e Cass. Civ. n. 4555/2012).