A
decorrere dal 2017 sono previste alcune novità in materia di adempimenti IVA,
introdotte dal Legislatore per il recupero dell’evasione. Tali nuove misure,
contenute nel D.L. n. 193/2016 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”) già convertito nella
Legge n. 225 del 01.12.2016, comportano nuovi adempimenti per imprese e professionisti, come di seguito descritto.
- Introduzione del nuovo obbligo trimestrale di comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche.
L’invio telematico dei dati relativi
agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di “dialogo”
tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria.
Qualora, infatti, dai controlli eseguiti
dall’Agenzia delle Entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello
indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell’anomalia, con
modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento
direttoriale.
Il contribuente in questo caso potrà
fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non
considerati o valutati erroneamente, oppure potrà procedere alla regolarizzazione
facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso. L’omessa o errata
comunicazione in esame è punita con la sanzione
da € 500 a
€ 2.000. La sanzione è ridotta a € 250 / 1.000 se l’invio o il nuovo invio
corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
- Modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro.
Le
comunicazioni diventano 4 per
ciascun anno - anziché una come
precedentemente previsto - ed è ampliata la quantità di informazioni da
trasmettere, comprendendo i dati di tutte le fatture emesse / acquisti /
bollette doganali / note di variazione e cancellando la possibilità di trasmissione in forma aggregata,
prevedendo solo la forma analitica. La comunicazione telematica riguarda
i seguenti elementi:
- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate informerà il
contribuente della eventuale incoerenza tra quanto desumibile dai dati relativi
allo spesometro e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
L’omessa o errata comunicazione dei dati
delle fatture è punita con l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, con un massimo di € 1.000 per
trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio
o il nuovo invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.
Entrambi
i citati nuovi adempimenti avranno cadenza trimestrale e dovranno essere
effettuati entro il 31 maggio per il 1° trimestre, 16 settembre per il 2°
trimestre, 30 novembre per il 3° trimestre, 28 febbraio per il 4° trimestre.
Per
i costi sostenuti per l’adeguamento
tecnologico collegato al rispetto dei predetti obblighi, ai soggetti in
attività nel 2017 che, nell’anno precedente a quello di sostenimento di tali
costi hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 50.000, è
riconosciuto un credito d’imposta “una tantum” pari a € 100.
A
decorrere dal 2017 sono tuttavia soppressi i seguenti adempimenti:
- la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
- i modelli Intrastat degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute da operatori comunitari;
- la comunicazione relativa alle registrazioni a fini Iva delle fatture degli acquisti nelle relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino.
Inoltre
già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al
31.12.2016 è altresì soppressa la comunicazione delle operazioni intrattenute
con paesi “Black list”.
Enrico Baù - Dottore Commercialista