A decorrere dal 2017 le
imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando
il principio di cassa anziché di competenza.
Per le società di persone /
ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile
IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Secondo il principio di competenza, per la determinazione del reddito non si tiene conto della manifestazione finanziaria correlata ai costi e ai ricavi. Salvo precise eccezioni, non rileva in sostanza il momento in cui avvengono gli incassi e i pagamenti, ma solamente la correlazione all'anno d'imposta al quale si riferiscono i costi e i ricavi, anche se non ancora pagati/incassati.
Secondo il principio di cassa, invece, salvo precise eccezioni, il reddito è determinato quale differenza tra i ricavi incassati e i costi pagati.
Ai fini contabili, dal 2017 possono
essere adottate 3 diverse modalità.
La prima prevede che devono
essere tenuti 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi
percepiti e le spese sostenute.
In alternativa possono essere
utilizzati solamente i registri IVA, nei quali a fine anno riportare l’importo
complessivo dei ricavi / spese non incassati / non pagati.
Ai soggetti semplificati è
riconosciuta, infine, la possibilità di optare (con validità almeno triennale)
per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell’anno di
annotazione del documento nei registri IVA. In tal caso, opera la
presunzione in base alla quale la data di
registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano
annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.
Con un apposito DM saranno
definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.
È comunque consentita
l’opzione per la contabilità in regime ordinario anziché contabilità
semplificata.
Al fine di evitare salti /
duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al
regime ordinario, e viceversa, “i ricavi, i
compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi”. Così, ad esempio, un
ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume
rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel
2017, non assume rilevanza per il 2017.
Non rilevano, ai fini della
determinazione del reddito, le esistenze iniziali / rimanenze finali.
Enrico Baù - Dottore Commercialista