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venerdì 16 dicembre 2016

Contabilità semplificata: dal 2017 è per cassa



A decorrere dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito d’impresa applicando il principio di cassa anziché di competenza.

Per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Secondo il principio di competenza, per la determinazione del reddito non si tiene conto della manifestazione finanziaria correlata ai costi e ai ricavi. Salvo precise eccezioni, non rileva in sostanza il momento in cui avvengono gli incassi e i pagamenti, ma solamente la correlazione all'anno d'imposta al quale si riferiscono i costi e i ricavi, anche se non ancora pagati/incassati.
Secondo il principio di cassa, invece, salvo precise eccezioni, il reddito è determinato quale differenza tra i ricavi incassati e i costi pagati.

Ai fini contabili, dal 2017 possono essere adottate 3 diverse modalità.

La prima prevede che devono essere tenuti 2 distinti registri nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute.

In alternativa possono essere utilizzati solamente i registri IVA, nei quali a fine anno riportare l’importo complessivo dei ricavi / spese non incassati / non pagati.

Ai soggetti semplificati è riconosciuta, infine, la possibilità di optare (con validità almeno triennale) per la presunzione di incasso / pagamento del ricavo / spesa nell’anno di annotazione del documento nei registri IVA. In tal caso, opera la presunzione in base alla quale la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.
È comunque consentita l’opzione per la contabilità in regime ordinario anziché contabilità semplificata.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario, e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Così, ad esempio, un ricavo dichiarato per competenza nel 2016, incassato nel 2017, non assume rilevanza per il 2017; una spesa dedotta per competenza nel 2016, pagata nel 2017, non assume rilevanza per il 2017.

Non rilevano, ai fini della determinazione del reddito, le esistenze iniziali / rimanenze finali.

Enrico Baù - Dottore Commercialista