Finita la convivenza,
gli oggetti avuti in regalo rientrano tra le “liberalità d’uso” a meno che non
si tratti di beni di enorme valore, donati al di fuori di occasioni particolari
quali, nozze, compleanni, anniversari, e simili festeggiamenti. E’
quanto ha stabilito la Cassazione Civile nella sentenza n. 18280 del
19.09.2016. Questo significa che tutti i regali fatti da un convivente all’altro
al di fuori di eventi o ricorrenze usuali, come può essere un anniversario, un
compleanno, Natale, San Valentino, oppure che abbiano un enorme valore
economico, del tutto sproporzionato rispetto alle condizioni economiche del
donante, si considerano donazioni vere e proprie. Ciò presuppone che le stesse debbano
compiersi per atto notarile come prescritto dall’art. 782 c.c., pena la loro
nullità. Non essendo in genere mai adottata questa particolare forma, tali
donazioni sono nulle e gli oggetti donati vanno restituiti. I regali di modico
valore e che siano stati fatti in occasioni usuali (come sopra esemplificati)
costituiscono invece “liberalità d’uso” ex art. 770 comma 2 c.c. e possono non
essere restituiti.