Ai sensi dell’art.
2013 c.c. il datore di lavoro può legittimamente trasferire un proprio
dipendente presso altra unità lavorativa quando:
- nella sede
lavorativa di provenienza quel lavoratore è ormai inutile;
- nella sede di
destinazione quel lavoratore e la sua professionalità sono necessari;
- le ragioni che hanno
fatto cadere su quello specifico lavoratore la scelta del trasferimento devono
essere serie e giustificate.
In mancanza di anche
uno solo di questi presupposti, l’eventuale trasferimento potrà essere
impugnato ed annullato giudizialmente. Qualora, a seguito del rifiuto legittimo
di trasferirsi, il lavoratore venga licenziato, tale licenziamento sarebbe
illegittimo e potrebbe essere utilmente impugnato. Diversamente, in presenza dei
tre presupposti sopra citati, sono validi e legittimi sia il trasferimento sia
l’eventuale licenziamento disciplinare in caso di rifiuto del dipendente.