Come noto, il genitore separato o divorziato, che sia onerato
dell’obbligo di corrispondere il mantenimento mensile a favore del figlio, potrà
chiedere al competente Tribunale la modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio e, dunque, l’estinzione di tale obbligo a favore del figlio nei
seguenti casi: a) quando il figlio percepisca un reddito corrispondente alla
professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (cfr.
Cassazione Civile n. 4555 del 22.03.2012); b) quando si trovi nelle “concrete condizioni per essere economicamente autosufficiente”
(cfr. Cassazione Civile n. 23596 del 03.11.2006); c) quando il
figlio non svolga alcuna attività lavorativa per aver rifiutato uno o più offerte
di lavoro senza un giustificato motivo o per aver colposamente rifiutato un
posto di lavoro o aver colposamente omesso la ricerca di un’occupazione (Cassazione
Civile n. 7970 del 02.04.2013).