Quando i genitori sono temporaneamente
inadeguati a tutelare il figlio minore e si ravvisi un conflitto
di interessi tra minore e genitori, può essere nominato d’ufficio al minore un
curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Nella
fattispecie concreta i genitori non apparivano in grado di comunicare tra loro
in modo costruttivo e positivo nell’interesse del figlio e di seguirlo nel
percorso di sostegno psicologico già disposto a causa dei gravi disagi
manifestati dallo stesso a scuola e in famiglia. Sia i genitori che il figlio erano
seguiti da una struttura specializzata per il sostegno psicologico. Pur
ritenendo di non emettere un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale
nell’interesse del minore, il Tribunale di Milano, con il decreto del
15.05.2014, ha evidenziato la necessità, nel caso di specie, che sia una persona terza a curare gli interessi del
bambino, una persona che possa essere garante delle sue necessità nella fase
del cambiamento familiare.