Nell’ipotesi
in cui il licenziamento irrogato dal datore di lavoro venga dichiarato
illegittimo, al lavoratore spetta non solo l’indennità prevista dall’art. 18
Statuto dei Lavoratori così come modificato dalla Legge Fornero, ma anche il
risarcimento di ogni ulteriore danno subito a causa del licenziamento.
Tra
i danni ulteriori risarcibili a favore del lavoratore illegittimamente
licenziato, la Corte di Cassazione ricomprende anche il cosiddetto danno da
screditamento professionale, quantificato generalmente in una somma pari alla
retribuzione mensile globale di fatto moltiplicata per tre anni, ovvero il tempo
stimato necessario per reperire un nuovo posto di lavoro. Decorsi questi tre
anni, sostiene la Corte, l’incapacità di trovare un posto di lavoro non può più
ritenersi quale conseguenza diretta dell’illegittimo licenziamento (Cassazione
Civile n. 8006 del 04.04.2014)