Il genitore che,
essendo a conoscenza (o potendo conoscere) degli abusi perpetrati dal proprio coniuge
in danno dei figli o di uno di essi, non interviene a scongiurare il
verificarsi degli episodi illeciti o quantomeno ad evitare la loro
perpetuazione, pur avendone la concreta possibilità, risponde di concorso
omissivo in violenza sessuale ex artt. 40 comma 2 e 609 bis c.p. Lo ha
stabilito la Cassazione Penale con sentenza n. 15109 del 02.04.2014; nella
fattispecie concreta è stata condannata una madre che non ha impedito al marito
di compiere atti di violenza sessuale ai danni del loro figlio.