La relazione extra coniugale non costituisce in ogni caso motivo di
addebito della separazione. Lo ha ribadito la Cassazione Civile con la sentenza del 05.02.2014 n.
2539, che ha messo sul piatto della bilancia da una parte l’adulterio di un
coniuge e dall’altra il rifiuto di avere rapporti sessuali da parte dell’altro coniuge.
Infatti, se risulta, mediante un accertamento rigoroso e una
valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la
preesistenza di una rottura dei rapporti personali intimi tra i coniugi in una
situazione caratterizzata da una convivenza meramente formale, la relazione
extraconiugale diventa irrilevante ai fini dell’addebito della separazione.