Il nuovo art. 76
del D.P.R. n. 602/1973 impone all’Agente per la Riscossione (Equitalia s.p.a.) il
divieto di agire in via esecutiva sugli immobili del contribuente, e dunque di
mandare gli stessi all’asta, nei seguenti casi:
a) quando
l’unico immobile di proprietà del debitore sia adibito ad uso abitativo e
questi vi risieda anagraficamente;
b) se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è superiore ad € 120.000,00;
c) nell’ipotesi in cui il valore del bene immobile, determinato ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 602/1973, diminuito delle passività ipotecarie rispetto al credito per cui si procede, sia inferiore ad € 120.000,00.
b) se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è superiore ad € 120.000,00;
c) nell’ipotesi in cui il valore del bene immobile, determinato ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 602/1973, diminuito delle passività ipotecarie rispetto al credito per cui si procede, sia inferiore ad € 120.000,00.
In presenza di
uno di questi presupposti, dunque, Equitalia s.p.a. non potrà far vendere all’asta
gli immobili di proprietà del contribuente moroso, ma potrà intervenire in una
procedura esecutiva che, in ipotesi, sia stata promossa contro il contribuente stesso
a seguito del pignoramento eseguito da un terzo privato.