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mercoledì 19 febbraio 2014

Pagamento affitto in contanti: marcia indietro, si può

La Legge di stabilità 2014 aveva stabilito che dal 1° gennaio scorso, il pagamento dei canoni di affitto per immobili ad uso abitativo non poteva mai essere effettuato con denaro contante, per nessun importo, ma doveva essere eseguito con strumenti di pagamento tracciabili.
Ebbene, con la nota prot. DT 10492 del 5.02.2014, il Dipartimento del Tesoro chiarisce che, “ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del D.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto”... e afferma che “la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti”. 

Ne consegue che:
  • Verrebbe cancellata la possibilità di applicare le sanzioni previste dalle norme antiriciclaggio per l'incasso di canoni d'affitto in contanti al di sotto dei 1.000 Euro;
  • Le attestazioni dei pagamenti in contanti sarebbero sufficienti per il fine di beneficiare delle agevolazioni e delle detrazioni eventualmente previste dalla legge;
  • Permangono i dubbi collegati al fatto che una semplicissima nota del Ministero possa influire in modo davvero decisivo su una disposizione normativa come la Legge di stabilità 2014.