E’ legittimo il
licenziamento del dipendente che registra di nascosto e diffonde le
conversazioni dei colleghi, utilizzandole per una denunzia di mobbing nelle
sedi giudiziarie.
La registrazione
non autorizzata delle conversazioni altrui costituisce grave violazione del
diritto alla privacy, a prescindere dal luogo e dall’occasione in cui tale
registrazione viene effettuata.
E’ quanto
stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 21
novembre 2013, n. 26143.