Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza
del 27.11.2013, ha stabilito che l’affidamento condiviso dei figli minori possa
essere concordato dai coniugi anche qualora uno dei due genitori sia affetto da
una malattia psichiatrica, in quanto la presenza della stessa non implica
automaticamente un giudizio di inidoneità a carico del genitore interessato.
Questo presuppone, tuttavia, che tale patologia sia adeguatamente curata e
tenuta sotto controllo con l’ausilio di uno specialista, in modo tale da
escludersi ogni pregiudizio per i figli.