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venerdì 20 dicembre 2013

Scende il tasso di interesse legale: con quali conseguenze?


Pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13.12.2013 il decreto che abbassa il tasso di interesse legale dal 2,5% al 1% dal 1.1.2014. Ecco alcuni tra i più comuni utilizzi del tasso legale:
  • Ravvedimento operoso: i tardivi e omessi versamenti di imposte sono possibili con il  versamento maggiorato di sanzioni e interessi, calcolati al tasso legale (diverso da quello applicabile per le rateizzazioni di imposte); per i tardivi e omessi versamenti Inps e Inail valgono invece specifici tassi ufficiali di riferimento;
  • Cause giudiziarie: le somme dovute a seguito di controversie in materia civile, assicurativa e del lavoro sono maggiorate degli interessi legali;
  • Locazioni: il conduttore ha diritto a ricevere dal locatore gli interessi sul deposito cauzionale che ha versato al momento della stipula, calcolati al tasso legale;
  • Ritardati pagamenti: al di fuori delle transazioni commerciali, la messa in mora del debitore prevede il pagamento di interessi risarcitori secondo il tasso legale; lo stesso tasso è utilizzato anche nel caso di interessi compensativi (aventi natura remunerativa). Gli interessi di mora automatici in ambito di transazioni commerciali sono invece calcolati secondo la normativa del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012;
  • Usufrutto: i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto e delle rendite vitalizie sono determinati sulla base del tasso di interesse legale;
  • Liti con il fisco: nel caso di soluzione della lite con il fisco prima della fase contenziosa, i versamenti per accertamento con adesione, adesione al PVC, conciliazione giudiziale, eccetera, sono eseguiti con maggiorazione di interessi al tasso legale.