E’ nullo
l’accertamento fiscale con il quale l’amministrazione finanziaria contesti la
deducibilità di costi derivanti da spese pubblicitarie, in quanto la scelta di
investire nella sponsorizzazione dell’azienda rientra tra “le strategie e le
scelte dell’imprenditore, che si assume il rischio dei relativi costi”.
Questa decisione trae origine da un orientamento pro contribuente già espresso
in precedenza, secondo il quale devono essere individuate circostanze di fatto
gravi, precise e concordanti per qualificare il contratto di pubblicità
come simulato o per giudicare questa fattispecie contrattuale come un’ipotesi
di abuso del diritto ai fini elusivi (Commissione Provinciale Tributaria di
Lucca, sentenza n. 18/05/13 del 20.09.2013.