La
rilevanza che sta acquisendo nel nostro ordinamento la famiglia di fatto, non
fondata su un matrimonio ma frutto di una libera scelta di convivenza
caratterizzata dalla stabilità e dalla solidarietà, comporta la riconoscibilità
del diritto al risarcimento del danno per la violazione degli obblighi
familiari anche in ipotesi di persone unite dal solo vincolo di convivenza,
quando la lesione rientri nella categoria dei diritti fondamentali della
persona. A stabilirlo la Cassazione Civile nella sentenza n. 15481 del
20.06.2013, che si è pronunciata in merito ad un’ordinanza emessa dal Tribunale
di Treviso.