L’obbligazione avente ad oggetto il mantenimento nei confronti dei
figli minori o dei figli maggiorenni ma non economicamente
autosufficienti non deve necessariamente consistere nella corresponsione
periodica di una somma di denaro, ma può anche essere adempiuta, in
sostituzione o in concorso con essa, con l’attribuzione della proprietà
di beni mobili o immobili.
Si tratta di un orientamento
giurisprudenziale ormai pacifico, confermato da ultimo dalla Cassazione
Civile nella sentenza n. 21736 del 23.09.2013.