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venerdì 22 novembre 2013

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO DEI FIGLI

L’obbligazione avente ad oggetto il mantenimento nei confronti dei figli minori o dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti non deve necessariamente consistere nella corresponsione periodica di una somma di denaro, ma può anche essere adempiuta, in sostituzione o in concorso con essa, con l’attribuzione della proprietà di beni mobili o immobili.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico, confermato da ultimo dalla Cassazione Civile nella sentenza n. 21736 del 23.09.2013.