La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22752 del 04.10.2013, ha
stabilito che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la
conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione
di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligo
di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo per tutto il
tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le
sue espressioni.
La scuola è dunque responsabile sia dei danni che
un allivo cagioni ad altro compagno sia per i danni che un allievo
cagioni a sé stesso.