In
caso di cancellazione
del volo aereo, il passeggero ha diritto al rimborso
completo del prezzo del biglietto, comprensivo anche delle commissioni operate
dagli intermediari tra il vettore ed il passeggero, solo se la compagnia aerea
sia a conoscenza di dette commissioni.
Lo
scopo del Regolamento CE n. 261/2004, infatti, è di garantire un livello
elevato di protezione dei passeggeri, ma anche di assicurare un equilibrato
contemperamento tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei vettori aerei.
Pertanto, una componente del prezzo del biglietto fissata dall’intermediario
(agenzia di viaggi) all’insaputa del vettore non può essere rimborsata.
Così ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. C-601/17 del 12.09.2018.