In attuazione della Direttiva comunitaria n. 720/2015, con
l’art. 9-bis, DL n. 91/2017 è stato previsto:
- il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto” (nuovo art. 226-bis, D.Lgs. n. 152/2006);
- la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi” (nuovo art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006).
Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere
distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per
singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle
merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.
A decorrere dall’1.1.2018 i
commercianti non potranno più omaggiare le borse / sacchetti utilizzate
dai clienti per:
- contenere gli alimenti sfusi o ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il trasporto della merce acquistata.
L’obbligo in esame non interessa le borse in carta, tessuti di
fibre naturali, poliammide o in materiali diversi da polimeri.
Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la sanzione
da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4
volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda
ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime
superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in
presenza di diciture o altri mezzi elusivi.
Enrico Baù - Dottore Commercialista