Si configura il
delitto di atti persecutori anche quando le condotte reiterate di molestia o
minaccia avvengano in un ristretto arco temporale, come quello di una sola
giornata. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della
Corte di Cassazione del 31 marzo 2017, n. 16205.
Secondo
consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di atti
persecutori è sufficiente anche il realizzarsi di una sola delle conseguenze
alternativamente previste dall'art. 612 bis ultimo comma c.p., ovvero il
perdurante e grave stato di ansia o di paura oppure il fondato timore per
l'incolumità propria (si veda ad esempio Cassazione Penale Sezione V n. 43085
del 24 settembre 2015).
Lo stalking è configurabile
anche quando le condotte persecutorie siano perpetrate in un arco di tempo
molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la
reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, come
una sola giornata, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla
norma incriminatrice sopra indicata, ovvero grave stato d’ansia oppure fondato
timore per la propria incolumità (Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2016, n.
38306).