Si può procedere
autonomamente alla registrazione di una telefonata senza bisogno di un'autorizzazione da parte del Giudice o della polizia. E' quanto ha stabilito la
Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5259 del
01.03.2017.
Come ha
confermato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la registrazione su
nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova
ex art. 2712 c.c. e quindi essere prodotta in un giudizio civile a) se colui
contro il quale la registrazione è prodotta non contesti in giudizio che tale
conversazione sia realmente accaduta e b) che abbia avuto il tenore risultante
dal nastro, c) sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti
estranei alla causa nella quale la registrazione viene depositata (si veda Cass.
civ., Sez. VI, 11 settembre 1996, n. 8219).
La medesima
giurisprudenza ha chiarito che, affinché il magistrato possa dedurre argomenti
di prova da una registrazione su nastro magnetico, è necessario che almeno una
delle parti, tra le quali la conversazione stessa si è svolta, sia parte della
causa.
Conseguentemente,
la registrazione di una telefonata all'insaputa dell'interlocutore è del tutto
legale e può essere utilizzata in una causa anche senza l'autorizzazione
preventiva da parte del Giudice o della polizia e anche se la conversazione
attenga a fatti personali e riservati, sempre che vengano osservate le
condizioni di cui sopra, indicate nei punti a), b) e c).