Nell’ipotesi
in cui un lavoratore dipendente maturi numerose e reiterate assenze per
malattia (anche se “incolpevoli” e nei limiti del periodo di comporto) e da ciò
derivi una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente
utilizzabile da parte della società, perché inadeguata e discontinua sotto il
profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale, il datore
di lavoro è legittimato a licenziare tale dipendente per giustificato motivo
soggettivo.
In
particolare la Corte di Cassazione ha evidenziato la licenziabilità del
dipendente nonostante il disposto di cui all’art. 2110 c.c. in quanto le
assenze in questione, anche se incolpevoli, hanno determinato scarso rendimento
e inciso negativamente sulla produzione aziendale. (Cassazione Civile n. 18678
del 04.09.2014)