In caso di incidente
provocato da un veicolo non identificato o privo della copertura assicurativa, il
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, attraverso la Compagnia
Assicurativa a ciò designata (molto spesso Generali Assicurazioni s.p.a.), sarà
tenuto a risarcire i danni fisici subiti dal conducente e dai passeggeri, non
potendo essere in alcun modo riconosciuto il risarcimento del danno alla
vettura.
E’ quanto ha
stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza 27 agosto
2013, n. 19591, richiamando l’art. 19, comma 2, della Legge n. 990 del 1969,
sostanzialmente riprodotto nell’art. 283 comma 2 del Codice delle Assicurazioni
oggi vigente.