La Corte di
Cassazione è partita dalla premessa secondo la quale la preventiva segnalazione
univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed
inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la
nullità della sanzione irrogata al trasgressore.
Alla luce di
tale inquadramento, la Corte ha quindi concluso il proprio ragionamento
evidenziando come nel verbale di accertamento dell’infrazione debba sempre essere
indicato dagli agenti accertatori se l’infrazione stessa sia stata rilevata da
un dispositivo di rilevamento della velocità avente carattere temporaneo o
permanente. (Cassazione Civile n. 5997 del 14.03.2014)