Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione
a mezzo Facebook o internet in generale, è sufficiente che il soggetto, la cui
reputazione è lesa, sia individuabile da parte di un numero limitato di persone,
indipendentemente dal fatto che la persona che ha scritto la frase offensiva o
diffamatoria abbia scritto il nome dell’interessato.
D’altro
canto, ai fini della configurazione del reato di diffamazione si rende
sufficiente la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui
reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche
soltanto due. (Cassazione Penale n. 16712 del 16.04.2014)