Dalla convivenza di fatto scaturiscono a carico di ciascun convivente doveri
di natura morale e sociale, che assurgono ad obbligazioni cd. naturali. Ne
consegue che tutto ciò, che è stato corrisposto al compagno o alla compagna durante
il rapporto di convivenza in adempimento di questi doveri, non può essere
chiesto in restituzione ai sensi dell’art. 2034 c.c.
La sentenza in commento, ovvero la n. 1277 del 22.01.2014, si
inserisce in un orientamento della Corte di Cassazione ormai consolidato, che
considera i doveri morali e sociali, derivanti dalla formazione sociale
costituita dalla convivenza, incidenti sui rapporti di natura patrimoniale, nel
senso di escludere il diritto del convivente di ottenere la restituzione delle
eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla
convivenza.