La mancata sottoscrizione, da
parte della banca, di un contratto bancario non è di per sé sufficiente a
renderlo nullo, poiché in questo caso la forma scritta del contratto deve
intendersi quale forma di tutela e protezione per il cliente. Pertanto è
sufficiente la sola firma di quest’ultimo. Questo principio di diritto è stato
elaborato a seguito dell’azione risarcitoria intrapresa da un investitore
contro la propria banca a seguito dell’acquisto errato di alcune obbligazioni,
al fine di ottenere la nullità della predetta operazione con la condanna della
banca alla restituzione dell’importo investito. Secondo l’investitore, infatti,
tale operazione sarebbe stata effettuata in mancanza di un contratto valido,
poiché privo della firma della medesima banca contraente. (Tribunale di Milano
del 12.11.2013)