L’iscrizione ad un corso di sci e
la frequentazione delle relative lezioni evidenziano la sussistenza di un
rapporto di natura contrattuale tra l’allievo e la scuola di sci, con la
conseguenza che il maestro di sci, preposto ad impartire le lezioni, ha anche l’obbligo
di vigilare sull’incolumità e la sicurezza degli allievi. Ne consegue che, in
caso di infortunio, l’allievo dovrà limitarsi a provare l’evento lesivo, mentre
la scuola di sci dovrà dimostrare che la caduta e, quindi, la lesione riportata,
si sono verificati per fatti non addebitabili alla scuola stessa o al maestro
di sci. (Cassazione Civile n. 1565 del 04.11.2013)