Al coniuge superstite, che
succede quale erede legittimo al coniuge deceduto, spetta il diritto reale di
abitazione sulla casa familiare e il diritto di uso dei beni mobili che la
arredano ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., che, pur dettato in tema di
successione necessaria, trova applicazione anche quando il coniuge deceduto
abbia redatto un testamento (Cassazione Civile n. 20703 del 10.09.2013).