In caso di investimento del pedone, il
conducente del veicolo va esente da responsabilità solo se sia accertato
che la condotta del pedone configuri,
per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non
prevista né prevedibile, che sia stata da sola idonea a produrre l’evento. In
sostanza, quindi, tale fattispecie può verificarsi solo quando il
conducente del veicolo investitore – nella cui condotta non sia ovviamente
ravvisabile alcun profilo di colpa, sia generica che specifica – si sia
trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva
impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque,
tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile
(Cassazione Civile n. 33207 del 31.07.2013).