Come
noto, i contributi versati alle
forme di previdenza complementare sono deducibili
in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.
e-bis) del TUIR, nei limiti di Euro 5.164,57.
Semplificando, le prestazioni erogate da un fondo pensione sono
assoggettate a tassazione al momento della corresponsione con una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del
15%, aliquota che può ridursi progressivamente fino al 9% per partecipazioni al
fondo di durata superiore a 15 anni (riduzione di 0,3% l’anno).
Ciò
che è meno noto è che la quota di prestazione pensionistica corrispondente ai contributi versati e non
dedotti in dichiarazione dei redditi non è assoggettata a tassazione al
momento della corresponsione. Il contribuente, in presenza di contributi per i
quali non ha potuto usufruire della deduzione, è tenuto ad effettuare una specifica comunicazione al fondo pensione /
compagnia di assicurazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento,
affinché le prestazioni pensionistiche riconducibili ai contributi non dedotti
non siano tassate all’atto della relativa corresponsione.