In un contratto di prestito al consumo, la clausola che prevede il pagamento di interessi di mora in caso di ritardo nel versamento delle rate concordate va qualificata come clausola penale e deve quindi ritenersi abusiva ed inefficace perché vessatoria, salvo che il professionista non provi che la stessa è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore (Tribunale di Cremona, sentenza del 24.10.2013).